Art. 5.

      1. Gli istituti di vigilanza, ogni tre anni, provvedono, attraverso appositi corsi, a riqualificare il personale. I corsi devono avere almeno la durata di tre mesi, per quattro ore giornaliere, e sono retribuiti. Ai corsi sovrintende un funzionario della questura. Al termine dei corsi, per ogni dipendente sono redatte apposite note di valutazione con il relativo punteggio.
      2. Sotto la sovrintendenza di un funzionario della questura, ai fini di valutare l'idoneità dei dipendenti, è fatto obbligo agli istituti di vigilanza di effettuare, ogni due anni, test psico-attitudinali, prove tecniche e di difesa personale. I dipendenti che risultano inidonei sono assegnati ad altre mansioni.

 

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